Convenzione

Art. 12

In vigore dal 8 nov 1985
. 1. I crediti che godono di privilegi su beni mobili e l'ordine di tali privilegi sono determinati dalla legge dello Stato in cui il fallimento è stato dichiarato. 2. Le ipoteche e i privilegi su beni immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui sono situati i beni. 3. Le ipoteche e i privilegi stabiliti su navi, battelli ed aeromobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui tali beni sono immatricolati o iscritti.
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