Convenzione

Art. 13

In vigore dal 8 nov 1985
. Il lavoratore dipendente, impiegato in uno stabilimento del debitore situato nello Stato contraente nel quale il fallimento non è stato dichiarato, in relazione ai beni situati sul territorio di quest'ultimo, può avvalersi della legge dell'uno o dell'altro Stato per quanto riguarda i privilegi relativi ai crediti di lavoro. La scelta di una legge esclude l'applicazione, anche parziale, dell'altra, in questa materia.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;612#art-c-13

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