Convenzione

Art. 17

In vigore dal 8 nov 1985
. 1. Le decisioni dei tribunali di uno dei due Stati che sono riconosciute nell'altro Stato, in conformità alla presente Convenzione, sono esecutive in quest'ultimo se sono esecutive nello Stato in cui sono state pronunciate. 2. La procedura per ottenere la dichiarazione di efficacia in Italia o l'autorizzazione all'esecuzione in Austria, ivi compresi i mezzi di impugnazione, nonché l'esecuzione forzata, sono regolate dall'ordinamento dello Stato nel quale tali provvedimenti debbono essere attuati.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;612#art-c-17

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Art. 17 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria in materia di fallimento e di concordato, firmata a Roma il 12 luglio 1977. — Testo vigente | Portale Normativo