Convenzione

Art. 19

In vigore dal 8 nov 1985
. La presente Convenzione si applica ai fallimenti dichiarati dopo la data della sua entrata in vigore ed ai concordati proposti dopo tale data.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;612#art-c-19

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Art. 19 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria in materia di fallimento e di concordato, firmata a Roma il 12 luglio 1977. — Testo vigente | Portale Normativo