Convenzione

Art. 15

In vigore dal 8 nov 1985
. 1. In caso di concordato, l'autorità competente di uno Stato contraente, in conformità alla propria legislazione, può adottare ogni misura utile alla sorveglianza della gestione o alla liquidazione del patrimonio del debitore nell'altro State; a tali fini essa può, in particolare, designare una persona munita dei poteri per agire sul territorio di quest'altro Stato. 2. Le pubblicazioni e le trascrizioni delle decisioni, menzionate all', nei registri pubblici dello Stato contraente diverso da quello nel quale sono state rese, sono disciplinate dall'.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;612#art-c-15

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