Convenzione
Art. 12
12 / 21In vigore dal 8 nov 1985
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1. I crediti che godono di privilegi su beni mobili e l'ordine di tali privilegi sono determinati dalla legge dello Stato in cui il fallimento è stato dichiarato.
2. Le ipoteche e i privilegi su beni immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui sono situati i beni.
3. Le ipoteche e i privilegi stabiliti su navi, battelli ed aeromobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui tali beni sono immatricolati o iscritti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;612#art-c-12