Convenzione
Art. 7
In vigore dal 8 nov 1985
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1. I poteri che la legge dello Stato contraente, sul territorio del quale è stato dichiarato il fallimento, attribuisce al curatore, si estendono al territorio dell'altro Stato.
2. Il curatore, in particolare, può adottare ogni misura per la conservazione o l'amministrazione dei beni del fallito esercitare ogni azione relativa al patrimonio del fallito per conto di quest'ultimo o della massa, e procedere alla vendita dei beni mobili e immobili che fanno parte della massa. Tuttavia, nell'esercizio dei predetti poteri sul territorio dello Stato contraente diverso da quello in cui il fallimento è stato dichiarato, egli è sottoposto, quanto alla forma degli atti giuridici, alla legge dello Stato nel quale li compie.
3. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento può nominare un curatore supplementare per esercitare i poteri menzionati ai paragrafi 1 e 2 sul territorio dell'altro Stato contraente.
Storico versioni
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