Convenzione

Art. 1

In vigore dal 8 nov 1985
CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA IN MATERIA DI FALLIMENTO E DI CONCORDATO Il Presidente della Repubblica italiana e Il Presidente federale della Repubblica d'Austria Animati dal desiderio di regolare tra l'Italia e l'Austria i rapporti in materia di fallimento e di concordato, Hanno deciso di concludere a tal fine una Convenzione ed hanno nominato come Plenipotenziari: il Presidente della Repubblica italiana: l'onorevole Sottosegretario di Stato agli affari esteri Luciano RADI il Presidente federale della Repubblica d'Austria: l'Ambasciatore d'Austria presso la Repubblica italiana Dr. Georg SCHLUMBERGER . 1. La presente Convenzione si applica al fallimento ed al concordato dei commercianti e delle società commerciali. 2. Tuttavia la presente Convenzione non si applica al fallimento ed al concordato delle imprese che esercitano il credito o l'assicurazione, nonché di persone fisiche il cui capitale investito nell'attività commerciale non superi, alla data di inizio della procedura di fallimento o di concordato, lire 900.000 corrispondenti, ai fini della presente Convenzione, a 20.000 scellini. 3. Salvo quanto disciplinato dal precedente paragrafo 2, la qualità di commerciante o di società commerciale è determinata dalla legge dello Stato contraente sul territorio del quale, in applicazione della presente Convenzione, si estendono gli effetti del fallimento e del concordato.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;612#art-c-1

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