Convenzione
Art. 1
1 / 21In vigore dal 8 nov 1985
CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA IN MATERIA DI FALLIMENTO E DI CONCORDATO
Il Presidente della Repubblica italiana
e
Il Presidente federale della Repubblica d'Austria
Animati dal desiderio di regolare tra l'Italia e l'Austria i rapporti in materia di fallimento e di concordato,
Hanno deciso di concludere a tal fine una Convenzione ed hanno nominato come Plenipotenziari:
il Presidente della Repubblica italiana:
l'onorevole Sottosegretario di Stato agli affari esteri
Luciano RADI
il Presidente federale della Repubblica d'Austria:
l'Ambasciatore d'Austria presso la Repubblica italiana
Dr. Georg SCHLUMBERGER
.
1. La presente Convenzione si applica al fallimento ed al concordato dei commercianti e delle società commerciali.
2. Tuttavia la presente Convenzione non si applica al fallimento ed al concordato delle imprese che esercitano il credito o l'assicurazione, nonché di persone fisiche il cui capitale investito nell'attività commerciale non superi, alla data di inizio della procedura di fallimento o di concordato, lire 900.000 corrispondenti, ai fini della presente Convenzione, a 20.000 scellini.
3. Salvo quanto disciplinato dal precedente paragrafo 2, la qualità di commerciante o di società commerciale è determinata dalla legge dello Stato contraente sul territorio del quale, in applicazione della presente Convenzione, si estendono gli effetti del fallimento e del concordato.
Storico versioni
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