Convenzione
Art. 6
6 / 21In vigore dal 8 nov 1985
.
Il fallimento dichiarato in uno degli Stati contraenti determina per il fallito, nell'altro Stato contraente, le incapacità personali e professionali previste dalla legislazione di quest'ultimo Stato, nel caso in cui il fallimento fosse stato dichiarato da un tribunale di detto Stato.
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