Accordo
Art. 8
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
In vigore dal 8 nov 1985
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
1. I redditi di un'impresa derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili dono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti ai redditi derivanti dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;607#art-a-8