Accordo

Art. 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

In vigore dal 8 nov 1985
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA 1. I redditi di un'impresa derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili dono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti ai redditi derivanti dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;607#art-a-8

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NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA (Art. 8 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, firmato a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984.) — Testo vigente | Portale Normativo