Accordo
Art. 9
IMPRESE ASSOCIATE
In vigore dal 8 nov 1985
IMPRESE ASSOCIATE
Allorchè:
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di
un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,
e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, i redditi o gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese; ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi nei redditi o negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;607#art-a-9