Accordo
Art. 4
DOMICILIO FISCALE
In vigore dal 8 nov 1985
DOMICILIO FISCALE
1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa:
a) per quanto concerne l'Italia, una persona che è residente in Italia ai fini dell'imposizione italiana; o
b) per quanto concerne la Malaysia, una persona che e residente in Malaysia ai fini dell'imposizione malaysiana.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e determinata nel seguente modo:
a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi statali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità:
d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona. diversa da una persona fisica e considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;607#art-a-4