Accordo
Art. 2
IMPOSTE CONSIDERATE
In vigore dal 8 nov 1985
IMPOSTE CONSIDERATE
1. Le imposte che formano oggetto del presente Accordo sono:
a) per quanto concerne l'Italia:
- l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte: (qui di seguito indicate quali "imposta italiana.").
b) per quanto concerne la Malaysia:
- l'imposta sul reddito e l'imposta sui sovrapprofitti (income tax and excess profit tax);
- le imposte supplementari sul reddito, e cioè la imposta sugli utili dello stagno (tin profits tax), l'imposta per lo sviluppo (development tax) e l'imposta sugli utili del legname (timber profits
tax); e
- l'imposta sui redditi petroliferi (petroleum income tax);
(qui di seguito indicate quali "imposta malaysiana").
2. Il presente Accordo si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti de gli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;607#art-a-2