Accordo

Art. 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

In vigore dal 8 nov 1985
STABILE ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini del presente Accordo, la espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una fattoria o una piantagione; g) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali ivi compreso il legname od altro prodotto forestale; h) un cantiere di costruzione, d'installazione o di montaggio la cui durata oltrepassa i sei mesi. 3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari e utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario. 4. Si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente se essa esercita in detto altro Stato attività di supervisione per più di sei mesi in connessione a lavori di costruzione, di installazione o di montaggio intrapresi in detto altro Stato. 5. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 6 - e considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se: a) dispone nel primo Stato di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti per conto dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per detta impresa; b) non dispone di tali poteri, ma mantiene in detto primo Stato un deposito di merci dal quale essa regolarmente preleva merci per la consegna per conto dell'impresa. 6. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nello altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. 7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;607#art-a-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
STABILE ORGANIZZAZIONE (Art. 5 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, firmato a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984.) — Testo vigente | Portale Normativo