Accordo

Art. 6

REDDITI IMMOBILIARI

In vigore dal 8 nov 1985
REDDITI IMMOBILIARI 1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente nel quale sono situati detti beni. 2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. L'espressione comprende altresì l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, di pozzi di petrolio o di gas, di cave ed altri luoghi di estrazione di risorse naturali o di legname od altro prodotto forestale. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;607#art-a-6

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REDDITI IMMOBILIARI (Art. 6 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, firmato a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984.) — Testo vigente | Portale Normativo