Accordo

Art. 3

DEFINIZIONI GENERALI

In vigore dal 8 nov 1985
DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine "Malaysia" designa la Federazione della Malaysia e comprende le zone adiacenti alle acque territoriali della Malaysia le quali, ai sensi della legislazione malaysiana, concernente la piattaforma continentale, sono state o possono in futuro essere considerate come zone nelle quali possono essere esercitati i diritti della Malaysia per quanto concerne il fondo e il sottosuolo marino e le loro risorse naturali; b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano ed in particolare il fondo e il sottosuolo marino adiacente ai territori della penisola e delle isole italiane situate al di fuori del mare territoriale fino ai limiti prescritti dalla legislazione italiana per consentire l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali di dette zone; c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Italia o la Malaysia; d) il termine "persona" ha il significato ad esso attribuito dalle legislazioni fiscali dei rispettivi Stati contraenti; e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e considerato persona giuridica dalla legislazione fiscale dei rispettivi Stati contraenti; f) il termine "imposta" designa, come il contesto richiede, l'imposta malaysiana o l'imposta italiana; g) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano, rispettivamente, un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; h) per "traffico internazionale" si intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; i) il termine "nazionali" designa: 1) le persone fisiche che possiedono la nazionalità o la cittadinanza di uno Stato contraente; 2) le persone giuridiche, società di persone, associazioni ed altri enti costituiti in conformità alla legislazione in vigore in uno Stato contraente: j) l'espressione "autorità competente" designa: 1) per quanto riguarda l'Italia, il Ministero delle Finanze; 2) per quanto riguarda la Malaysia, il Ministro delle Finanze o un suo rappresentante autorizzato. 2. Per l'applicazione dell'Accordo da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto dello Accordo a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;607#art-a-3

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DEFINIZIONI GENERALI (Art. 3 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, firmato a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984.) — Testo vigente | Portale Normativo