Accordo

Art. 13

UTILI DI CAPITALE

In vigore dal 8 nov 1985
UTILI DI CAPITALE 1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili, come definiti al paragrafo 2 dell', sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati. 2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) sono imponibili nell'altro Stato. Tuttavia, gli utili derivanti dall'alienazione di navi od aeromobili impiegati in traffico internazionale o dei beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 3. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni diversi da quelli indicati ai paragrafi 1 e 2, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e residente.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;607#art-a-13

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UTILI DI CAPITALE (Art. 13 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, firmato a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984.) — Testo vigente | Portale Normativo