Accordo

Art. 16

ARTISTI E SPORTIVI

In vigore dal 8 nov 1985
ARTISTI E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni dell', i redditi che i professionisti dello spettacolo quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio e della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali, sono imponibili nello Stato contraente dove dette attività sono svolte. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un'artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli . 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano alle remunerazioni od ai compensi derivanti da prestazioni esercitate in uno Stato contraente se il soggiorno in detto Stato è finanziato, direttamente o indirettamente, interamente o sostanzialmente, con fondi pubblici dell'altro Stato contraente, di una suddivisione politica o amministrativa, di un suo ente locale o statutario.
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ARTISTI E SPORTIVI (Art. 16 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, firmato a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984.) — Testo vigente | Portale Normativo