Accordo

Art. 21

ALTRI REDDITI

In vigore dal 8 nov 1985
ALTRI REDDITI Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente trattati negli articoli precedenti del presente Accordo, sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;607#art-a-21

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ALTRI REDDITI (Art. 21 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, firmato a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984.) — Testo vigente | Portale Normativo