Accordo

Art. 25

PROCEDURA AMICHEVOLE

In vigore dal 8 nov 1985
PROCEDURA AMICHEVOLE 1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme al presente Accordo, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione fiscale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dello , a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. 2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e in grado di giungere ad una soluzione appropriata farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme all'Accordo. 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti alla interpretazione o all'applicazione dell'Accordo. 4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;607#art-a-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
PROCEDURA AMICHEVOLE (Art. 25 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, firmato a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984.) — Testo vigente | Portale Normativo