Art. 21 · ALTRI REDDITI
Accordo

Art. 21

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ALTRI REDDITI

In vigore dal 8 nov 1985
ALTRI REDDITI Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente trattati negli articoli precedenti del presente Accordo, sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;607#art-a-21