Accordo
Art. 20
STUDENTI ED APPRENDISTI
In vigore dal 8 nov 1985
STUDENTI ED APPRENDISTI
Una persona fisica, residente di uno Stato contraente e che soggiorna temporaneamente nell'altro Stato contraente unicamente:
a) in qualità di studente presso una università, un collegio o un istituto scolastico dell'altro Stato,
b) in qualità di apprendista industriale, commerciale o tecnico,
o
c) come beneficiario di una sovvenzione, di un contributo o di un premio, principalmente per compiere studi o ricerche, da parte di un organismo religioso, assistenziale, scientifico o educativo non è assoggettata ad imposizione nell'altro Stato contraente per le rimesse dall'estero ricevute allo scopo di sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale o a titolo di borsa di studio.
Lo stesso trattamento si applica alle somme che rappresentano il corrispettivo di servizi resi in detto altro Stato a patto che tali servizi siano connessi ai suoi studi o alla sua formazione professionale o siano necessari per sopperire alle spese di mantenimento per un periodo di tempo ragionevolmente occorrente per portare a termine la formazione professionale o gli studi in detto altro Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;607#art-a-20