Accordo

Art. 20

STUDENTI ED APPRENDISTI

In vigore dal 8 nov 1985
STUDENTI ED APPRENDISTI Una persona fisica, residente di uno Stato contraente e che soggiorna temporaneamente nell'altro Stato contraente unicamente: a) in qualità di studente presso una università, un collegio o un istituto scolastico dell'altro Stato, b) in qualità di apprendista industriale, commerciale o tecnico, o c) come beneficiario di una sovvenzione, di un contributo o di un premio, principalmente per compiere studi o ricerche, da parte di un organismo religioso, assistenziale, scientifico o educativo non è assoggettata ad imposizione nell'altro Stato contraente per le rimesse dall'estero ricevute allo scopo di sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale o a titolo di borsa di studio. Lo stesso trattamento si applica alle somme che rappresentano il corrispettivo di servizi resi in detto altro Stato a patto che tali servizi siano connessi ai suoi studi o alla sua formazione professionale o siano necessari per sopperire alle spese di mantenimento per un periodo di tempo ragionevolmente occorrente per portare a termine la formazione professionale o gli studi in detto altro Stato.
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STUDENTI ED APPRENDISTI (Art. 20 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, firmato a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984.) — Testo vigente | Portale Normativo