Accordo
Art. 19
PROFESSORI ED INSEGNANTI
In vigore dal 8 nov 1985
PROFESSORI ED INSEGNANTI
Una persona fisica che, su invito di una università, collegio, scuola od altro analogo istituto d'insegnamento riconosciuto di uno Stato contraente, soggiorna in quello Stato per un periodo non superiore a due anni al solo scopo di insegnare e condurre ricerche, o per entrambi i motivi, presso tali istituti di insegnamento e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, e esente da imposizione in detto primo Stato per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attività di insegnamento o di ricerca per le quali è assoggettata ad imposizione nell'altro Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;607#art-a-19