Accordo

Art. 19

PROFESSORI ED INSEGNANTI

In vigore dal 8 nov 1985
PROFESSORI ED INSEGNANTI Una persona fisica che, su invito di una università, collegio, scuola od altro analogo istituto d'insegnamento riconosciuto di uno Stato contraente, soggiorna in quello Stato per un periodo non superiore a due anni al solo scopo di insegnare e condurre ricerche, o per entrambi i motivi, presso tali istituti di insegnamento e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, e esente da imposizione in detto primo Stato per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attività di insegnamento o di ricerca per le quali è assoggettata ad imposizione nell'altro Stato.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;607#art-a-19

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PROFESSORI ED INSEGNANTI (Art. 19 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, firmato a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984.) — Testo vigente | Portale Normativo