Accordo

Art. 26

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

In vigore dal 8 nov 1985
SCAMBIO DI INFORMAZIONI 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno, su richiesta, le informazioni necessarie per applicare le disposizioni del presente Accordo o per prevenire la frode o l'evasione fiscale relativamente alle imposte previste dal presente Accordo. Le informazioni Così ottenute saranno tenute segrete e non saranno comunicate a persone od autorità diverse da quelle, compresi i tribunali o gli organi amministrativi, incaricata dell'accertamento, della riscossione, dell'esecuzione o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi ad esse relativi. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non possono in alcun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo: a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente: b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere informazioni che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
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SCAMBIO DI INFORMAZIONI (Art. 26 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, firmato a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984.) — Testo vigente | Portale Normativo