Accordo
Art. 26
SCAMBIO DI INFORMAZIONI
In vigore dal 8 nov 1985
SCAMBIO DI INFORMAZIONI
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno, su richiesta, le informazioni necessarie per applicare le disposizioni del presente Accordo o per prevenire la frode o l'evasione fiscale relativamente alle imposte previste dal presente Accordo. Le informazioni Così ottenute saranno tenute segrete e non saranno comunicate a persone od autorità diverse da quelle, compresi i tribunali o gli organi amministrativi, incaricata dell'accertamento, della riscossione, dell'esecuzione o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi ad esse relativi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non possono in alcun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente:
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
c) di trasmettere informazioni che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;607#art-a-26