Art. 44

LEGGE 20 maggio 1985, n. 222

In vigore dal 3 giu 1985
La Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli , terzo comma, e lo pubblica sull'organo ufficiale della stessa Conferenza. Tale rendiconto deve comunque precisare: a) il numero dei sacerdoti che svolgono servizio in favore delle diocesi; b) la somma stabilita dalla Conferenza per il loro dignitoso sostentamento; c) l'ammontare complessivo delle somme di cui agli destinate al sostentamento del clero; d) il numero dei sacerdoti a cui con tali somme è stata assicurata l'intera remunerazione; e) il numero dei sacerdoti a cui con tali somme è stata assicurata una integrazione; f) l'ammontare delle ritenute fiscali e dei versamenti previdenziali e assistenziali operati ai sensi dell'; g) gli interventi finanziari dell'Istituto centrale a favore dei singoli Istituti per il sostentamento del clero; h) gli interventi operati per le altre finalità previste dall'. La Conferenza episcopale italiana provvede a diffondere adeguata informazione sul contenuto di tale rendiconto e sugli scopi ai quali ha destinato le somme di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-05-20;222#art-44

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo