Art. 42

LEGGE 20 maggio 1985, n. 222

In vigore dal 3 giu 1985
Ogni Istituto per il sostentamento del clero, prima dell'inizio di ciascun esercizio, comunica all'Istituto centrale il proprio stato di previsione, corredato dalla richiesta di integrazione di cui all', secondo comma. L'Istituto centrale, verificati i dati dello stato di previsione, provvede alle erogazioni necessarie.
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