Art. 46
LEGGE 20 maggio 1985, n. 222
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-05-20;222#art-46
LEGGE 20 maggio 1985, n. 222
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:legge:1985-05-20;222#art-46
A partire dal periodo d'imposta 1989, le persone fisiche hanno la facoltà di dedurre dal proprio reddito complessivo le offerte in denaro effettuate a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana. La deduzione è consentita fino a un limite massimo stabilito in due milioni di lire. Le regole e i dettagli procedurali per usufruire di questa deduzione sono demandati a un apposito decreto del Ministro delle finanze.
La norma introduce un'agevolazione fiscale per incentivare le donazioni in denaro destinate al sostentamento del clero cattolico italiano.
Si applica a tutte le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro all'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana.
Un cittadino versa un importo in denaro all'Istituto centrale per il sostentamento del clero per sostenere i sacerdoti. In sede di dichiarazione dei redditi, può sottrarre tale cifra dal proprio reddito complessivo fino a una soglia massima di due milioni di lire, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale.
Le modalità per effettuare e documentare la deduzione sono determinate con apposito decreto del Ministro delle finanze.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.