Art. 46 · LEGGE 20 maggio 1985, n. 222

Art. 46

LEGGE 20 maggio 1985, n. 222

In vigore dal 3 giu 1985
A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.
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