Art. 49

LEGGE 20 maggio 1985, n. 222

In vigore dal 3 giu 1985
Al termine di ogni triennio successivo al 1989, una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dalla Conferenza episcopale italiana, procede alla revisione dell'importo deducibile di cui all' e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all', al fine di predisporre eventuali modifiche.
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