Art. 43
LEGGE 20 maggio 1985, n. 222
In vigore dal 3 giu 1985
Ogni Istituto per il sostentamento del clero, alla chiusura di ciascun esercizio, invia all'Istituto centrale una relazione consuntiva, nella quale devono essere indicati in particolare i criteri e le modalità di corresponsione ai singoli sacerdoti delle somme ricevute a norma dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-05-20;222#art-43