Art. 38

LEGGE 20 maggio 1985, n. 222

In vigore dal 3 giu 1985
Le somme di cui al primo e settimo comma dell'articolo precedente sono rivalutate in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi: a) nel caso del primo comma, tra il mese precedente l'entrata in vigore delle presenti norme e quello di comunicazione della proposta; b) nel caso del settimo comma, tra il mese precedente il termine ivi indicato e quello del pagamento.
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