Art. 33

LEGGE 20 maggio 1985, n. 222

In vigore dal 3 giu 1985
I sacerdoti di cui all' comunicano annualmente all'istituto diocesano per il sostentamento del clero: a) la remunerazione che, secondo le norme stabilite dal Vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale, ricevono dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero; b) gli stipendi eventualmente ad essi corrisposti da altri soggetti.
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