Art. 30
LEGGE 20 maggio 1985, n. 222
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 20 maggio 1985, n. 222
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Quando una parrocchia acquista la personalità giuridica, l'eventuale personalità giuridica della chiesa parrocchiale si estingue. Di conseguenza, l'intero patrimonio e tutti i rapporti attivi e passivi della chiesa parrocchiale passano automaticamente alla parrocchia. L'autorità ecclesiastica competente deve comunicare l'elenco delle chiese parrocchiali estinte affinché il Ministro dell'interno emani, entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti canonici, il decreto di revoca della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. La perdita della personalità giuridica civile decorre dalla pubblicazione di tale decreto nella Gazzetta Ufficiale. Le stesse regole valgono anche in caso di estinzione delle chiese cattedrali e di trasferimento dei loro beni alle diocesi.
La norma disciplina il passaggio del patrimonio e dei rapporti giuridici quando una parrocchia ottiene la personalità giuridica, regolando la conseguente estinzione della precedente personalità giuridica della chiesa parrocchiale o cattedrale.
Si applica alle parrocchie, alle diocesi, alle chiese parrocchiali, alle chiese cattedrali, all'autorità ecclesiastica competente e al Ministro dell'interno.
Una parrocchia ottiene la personalità giuridica e l'autorità ecclesiastica trasmette l'elenco della relativa chiesa parrocchiale da estinguere. Il Ministro dell'interno emana entro 60 giorni il decreto che priva la chiesa parrocchiale del riconoscimento civile; dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, tutti i crediti, i debiti e i beni della vecchia chiesa parrocchiale passano formalmente e di diritto alla parrocchia.
L'autorità ecclesiastica competente deve comunicare l'elenco delle chiese parrocchiali estinte. Il Ministro dell'interno deve emanare il decreto entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti canonici, con successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.