Art. 30 · LEGGE 20 maggio 1985, n. 222

Art. 30

LEGGE 20 maggio 1985, n. 222

In vigore dal 3 giu 1985
Con l'acquisto, da parte della parrocchia, della personalità giuridica a norma dell', si estingue, ove esistente, la personalità giuridica della chiesa parrocchiale e il suo patrimonio è trasferito di diritto alla parrocchia, che succede all'ente estinto in tutti i rapporti attivi e passivi. Con il provvedimento di cui al primo comma dell', l'autorità ecclesiastica competente comunica anche l'elenco delle chiese parrocchiali estinte. Tali enti perdono la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro dell'interno, che priva le singole chiese parrocchiali della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche all'estinzione di chiese cattedrali e al trasferimento dei loro patrimoni alle rispettive diocesi qualora la autorità ecclesiastica adotti i relativi provvedimenti canonici.
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