Art. 25

LEGGE 20 maggio 1985, n. 222

In vigore dal 3 giu 1985
La remunerazione di cui agli , lettera a) e 34 è equiparata, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente. L'Istituto centrale opera, su tale remunerazione, le ritenute fiscali e versa anche, per i sacerdoti che vi siano tenuti, i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle leggi vigenti.
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