Art. 20
LEGGE 20 maggio 1985, n. 222
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 20 maggio 1985, n. 222
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Quando un ente ecclesiastico riconosciuto dallo Stato viene soppresso o si estingue, questa decisione deve essere iscritta nel registro delle persone giuridiche per avere valore civile. L'autorità ecclesiastica invia il proprio provvedimento al Ministro dell'interno, il quale ordina l'iscrizione con un decreto e provvede al passaggio dei beni. La devoluzione dei beni segue le indicazioni dell'autorità della Chiesa, ma deve sempre tutelare la volontà dei donatori originari, i diritti dei terzi e le regole dello statuto. Se i beni vengono trasferiti a un altro ente, devono essere rispettate le leggi civili che regolano gli acquisti delle persone giuridiche.
La norma disciplina il procedimento attraverso cui la soppressione o l'estinzione di un ente ecclesiastico acquista valore per l'ordinamento civile italiano. Regola inoltre la destinazione dei relativi beni garantendo il rispetto dei diritti dei terzi e della legge statale.
Si applica agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, alle competenti autorità ecclesiastiche e al Ministro dell'interno.
Un'autorità ecclesiastica decide di sopprimere una parrocchia o un ente religioso civilmente riconosciuto e trasmette la decisione al Ministro dell'interno. Il Ministro emette un decreto per iscrivere l'estinzione nel registro delle persone giuridiche e assegna gli immobili dell'ente a un'altra istituzione ecclesiastica. Il trasferimento deve comunque salvaguardare gli eventuali diritti di terzi e rispettare le regole previste per gli acquisti.
L'autorità ecclesiastica competente deve trasmettere il provvedimento di soppressione o estinzione al Ministro dell'interno. Il Ministro dell'interno deve disporre, con proprio decreto, l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche e provvedere alla devoluzione dei beni.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.