Art. 20

LEGGE 20 maggio 1985, n. 222

In vigore dal 3 giu 1985
La soppressione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la loro estinzione per altre cause hanno efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione. L'autorità ecclesiastica competente trasmette il provvedimento al Ministro dell'interno che, con proprio decreto, dispone l'iscrizione di cui al primo comma e provvede alla devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto. Tale devoluzione avviene secondo quanto prevede il provvedimento ecclesiastico, salvi in ogni caso la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.
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In sintesi

Quando un ente ecclesiastico riconosciuto dallo Stato viene soppresso o si estingue, questa decisione deve essere iscritta nel registro delle persone giuridiche per avere valore civile. L'autorità ecclesiastica invia il proprio provvedimento al Ministro dell'interno, il quale ordina l'iscrizione con un decreto e provvede al passaggio dei beni. La devoluzione dei beni segue le indicazioni dell'autorità della Chiesa, ma deve sempre tutelare la volontà dei donatori originari, i diritti dei terzi e le regole dello statuto. Se i beni vengono trasferiti a un altro ente, devono essere rispettate le leggi civili che regolano gli acquisti delle persone giuridiche.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina il procedimento attraverso cui la soppressione o l'estinzione di un ente ecclesiastico acquista valore per l'ordinamento civile italiano. Regola inoltre la destinazione dei relativi beni garantendo il rispetto dei diritti dei terzi e della legge statale.

A chi si applica

Si applica agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, alle competenti autorità ecclesiastiche e al Ministro dell'interno.

Esempio pratico

Un'autorità ecclesiastica decide di sopprimere una parrocchia o un ente religioso civilmente riconosciuto e trasmette la decisione al Ministro dell'interno. Il Ministro emette un decreto per iscrivere l'estinzione nel registro delle persone giuridiche e assegna gli immobili dell'ente a un'altra istituzione ecclesiastica. Il trasferimento deve comunque salvaguardare gli eventuali diritti di terzi e rispettare le regole previste per gli acquisti.

Adempimenti e conseguenze

L'autorità ecclesiastica competente deve trasmettere il provvedimento di soppressione o estinzione al Ministro dell'interno. Il Ministro dell'interno deve disporre, con proprio decreto, l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche e provvedere alla devoluzione dei beni.

Domande frequenti

Quando acquista efficacia civile la soppressione di un ente ecclesiastico?Acquista efficacia civile con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento ecclesiastico che ha disposto la soppressione o dichiarato l'estinzione.
Qual è il ruolo del Ministro dell'interno nel procedimento?Il Ministro dell'interno riceve il provvedimento dall'autorità ecclesiastica ed emette un proprio decreto con cui ordina l'iscrizione nel registro e provvede alla devoluzione dei beni.
Quali limiti devono essere rispettati nella devoluzione dei beni?Devono essere sempre fatti salvi i diritti dei terzi, la volontà dei disponenti, le disposizioni statutarie e, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili sugli acquisti delle persone giuridiche.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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