Art. 28

LEGGE 20 maggio 1985, n. 222

In vigore dal 3 giu 1985
Con il decreto di erezione di ciascun Istituto sono contestualmente estinti la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi, e i loro patrimoni sono trasferiti di diritto all'istituto stesso, restando peraltro estinti i diritti attribuiti ai beneficiari dal canone 1473 del codice di diritto canonico del 1917. Con il decreto predetto o con decreto integrativo sono elencati i benefici estinti a norma del comma precedente. Il riconoscimento civile dei provvedimenti canonici di cui ai commi precedenti avviene con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 22. L'Istituto succede ai benefici estinti in tutti i rapporti attivi e passivi. Nota all', primo comma: Si trascrive il testo del canone 1473 del codice di diritto canonico del 1917: "Etsi beneficiarius alia bona non beneficialia habeat, libere uti frui potest fructibus beneficialibus qui ad eius honestam sustentationern sint necessarii; obligatione autem tenetur impendendi superfluos pro pauperibus aut piis causis, salvo praescripto can. 239, par. 1 n. 19".
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