Trattato
Art. VII
In vigore dal 4 mag 1985
Articolo VII.
1. La domanda di estradizione è formulata per iscritto ed accompagnata da:
a) ogni informazione disponibile relativa alla descrizione e alla identità della persona richiesta;
b) la descrizione del reato per il quale si chiede l'estradizione, inclusi la data e il luogo in cui esso è stato commesso, salvo che tali informazioni figurino già nel mandato di arresto o nella sentenza di condanna; e
c) il testo di tutte le disposizioni di legge dello Stato richiedente applicabili al reato.
2. La domanda di estradizione di una persona imputata di un reato o condannata in contumacia è accompagnata, oltre che dai documenti indicati nel paragrafo 1, anche:
a) da un mandato di arresto emesso da un'autorità giudiziaria dello Stato richiedente; e
b) da documenti dai quali risultino indizi tali che, secondo le leggi dello Stato richiesto, giustificherebbero l'arresto ed il rinvio a giudizio della persona in questione, se il reato fosse stato commesso in detto Stato.
3. La domanda di estradizione di una persona condannata è accompagnata, oltre che dai documenti indicati nel paragrafo 1, anche da:
a) una certificazione che attesti la condanna della persona richiesta e che menzioni anche la pena comminata, rilasciata dalle autorità competenti dello Stato richiedente; e
b) una dichiarazione che attesti l'assenza di impedimenti giuridici alla pronuncia o alla esecuzione della pena e che indichi la durata della pena non espiata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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