Trattato
Art. X
In vigore dal 4 mag 1985
Articolo X.
1. Le autorità competenti dello Stato richiedente, in attesa di presentare la domanda di estradizione, possono chiedere l'arresto provvisorio della persona di cui chiedono l'estradizione sia per la via diplomatica, sia per il tramite dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL). La richiesta di arresto provvisorio inoltrata per il tramite dell'Interpol deve essere confermata al più presto possibile per via diplomatica, qualora la persona di cui si chiede l'arresto sia rintracciata nello Stato richiesto.
2. La domanda di arresto provvisorio deve contenere:
a) tutte le possibili informazioni relative alla descrizione e alla identità della persona richiesta;
b) una dichiarazione da cui risulti l'intenzione di chiedere l'estradizione;
c) una descrizione delle circostanze relative alla perpetrazione del reato;
d) una copia del mandato di arresto o della sentenza di condanna della persona richiesta oppure una dichiarazione che tale mandato è stato spiccato o tale sentenza pronunciata nello Stato richiedente; e e) ogni altra informazione necessaria per giustificare l'emissione di un mandato di arresto dello Stato richiesto.
3. Lo Stato richiesto informa lo Stato richiedente dell'avvenuto arresto della persona reclamata.
4. Se la domanda di estradizione non perviene entro il termine di 45 giorni a decorrere dalla data dell'arresto della persona reclamata o entro un eventuale successivo termine stabilito dall'autorità giudiziaria dello Stato richiesto, la persona cui essa si riferisce sarà rimessa in libertà.
5. Il rilascio della persona richiesta in base al paragrafo 14 non impedirà l'instaurazione di un successivo procedimento nel caso in cui la domanda di estradizione pervenga allo Stato richiesto dopo il suddetto rilascio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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