Trattato
Art. V
In vigore dal 4 mag 1985
Articolo V.
L'estradizione non è concessa quando:
a) l'infrazione è stata commessa sul territorio dello Stato richiesto, a meno che le autorità competenti di detto Stato decidano di non intraprendere azioni giudiziarie contro la persona richiesta;
b) la persona richiesta è stata giudicata e assolta o condannata per il reato per il quale si chiede l'estradizione;
c) la persona richiesta sia, o sia stata, oggetto di istruttoria o di giudizio nello Stato richiesto per il reato per il quale si chiede l'estradizione;
d) il reato per il quale si chiede l'estradizione è considerato dallo Stato richiesto unicamente un'infrazione a leggi militari;
e) è intervenuta la prescrizione dell'azione penale o della pena;
f) il reato per il quale si chiede l'estradizione è punibile con la pena di morte secondo le leggi dello Stato richiedente e le leggi dello Stato richiesto non prevedono per il reato in questione tale pena, salvo che lo Stato richiedente non si impegni, con garanzie ritenute sufficienti dallo Stato richiesto, a non fare infliggere la pena di morte oppure, se inflitta, a non farla eseguire.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-04-22;158#art-t-v