Trattato

Art. IV

In vigore dal 4 mag 1985
Articolo IV. 1. L'estradizione non è concessa se: a) lo Stato richiesto considera il reato in questione come un reato di natura politica: oppure b) lo Stato richiesto ritiene che la domanda di estradizione sia stata avanzata allo scopo di perseguire o punire la persona richiesta per ragioni di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche. 2. I seguenti reati si presume che non siano reati di natura politica qualora le circostanze nelle quali sono stati commessi comportino un pericolo per la vita o per la libertà di una persona: a) omicidio, sequestro di persona o altri atti di violenza contro la persona o la libertà di un individuo nei cui confronti una Parte contraente debba accordare una speciale protezione in base al diritto internazionale; b) atti di violenza contro i locali ufficiali, all'alloggio privato o ai mezzi di trasporto di una persona di cui alla lettera a); oppure c) ogni reato di cui ai punti 20 e 21 dell'allegato.
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