Trattato
Art. IV
In vigore dal 4 mag 1985
Articolo IV.
1. L'estradizione non è concessa se:
a) lo Stato richiesto considera il reato in questione come un reato di natura politica: oppure
b) lo Stato richiesto ritiene che la domanda di estradizione sia stata avanzata allo scopo di perseguire o punire la persona richiesta per ragioni di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche.
2. I seguenti reati si presume che non siano reati di natura politica qualora le circostanze nelle quali sono stati commessi comportino un pericolo per la vita o per la libertà di una persona:
a) omicidio, sequestro di persona o altri atti di violenza contro la persona o la libertà di un individuo nei cui confronti una Parte contraente debba accordare una speciale protezione in base al diritto internazionale;
b) atti di violenza contro i locali ufficiali, all'alloggio privato o ai mezzi di trasporto di una persona di cui alla lettera a); oppure
c) ogni reato di cui ai punti 20 e 21 dell'allegato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-04-22;158#art-t-iv