Trattato
Art. IX
In vigore dal 4 mag 1985
Articolo IX.
Ove l'estradizione non sia concessa per l'insufficienza delle prove presentate e la persona richiesta sia posta in libertà, ciò non pregiudicherà il diritto dello Stato richiedente di presentare una successiva domanda di estradizione per il medesimo reato, accompagnata da ulteriori prove.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-04-22;158#art-t-ix