Trattato
Art. II
In vigore dal 4 mag 1985
Articolo II.
1. L'estradizione è concessa in relazione ad ogni reato per il quale l'estradizione può essere concessa a termini della legislazione delle due Parti contraenti e, in particolare, senza limitare l'applicazione di quanto precede, per i reati indicati nell'allegato al presente Trattato, purchè l'azione o l'omissione configuri un reato punibile dalle leggi di entrambe le Parti contraenti.
2. L'estradizione è concessa anche per il caso di tentativo o di concorso nella perpetrazione di uno dei reati previsti nell'allegato.
3. L'estradizione è concessa solo in relazione a reati per i quali, in base alle leggi di entrambe le Parti contraenti, possa essere irrogata una pena detentiva di due anni o una pena più grave, ovvero, nel caso di persona condannata, qualora rimanga da scontare una pena restrittiva della libertà personale non inferiore a sei mesi.
4. Qualora la domanda di estradizione si riferisca a più reati, fra i quali non tutti integrino i requisiti di cui al paragrafo 3, lo Stato richiesto, qualora conceda l'estradizione per almeno uno dei reati che integrino i predetti requisiti, può concederla anche per gli altri.
Storico versioni
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