Trattato
Art. III
In vigore dal 4 mag 1985
Articolo III.
1. Lo Stato richiesto accoglie la domanda di estradizione di un proprio cittadino, alle condizioni e nei casi stabiliti dal presente Trattato, salvo che non informi lo Stato richiedente che esso intende procedere giudizialmente sul proprio territorio contro la persona ritenuta responsabile del reato per il quale è stata richiesta l'estradizione. In tal caso lo Stato richiedente dovrà inviare allo Stato richiesto tutti gli atti, i documenti e gli elementi di prova necessari all'azione giudiziaria. Tutte le spese relative al procedimento giudiziario sono a carico dello Stato richiesto. Lo Stato richiedente sarà informato del risultato del procedimento.
2. L'estradizione potrà essere rifiutata, ai sensi del paragrafo 1, unicamente se la persona richiesta è cittadino dello Stato richiesto alla data in cui la domanda di estradizione viene presentata.
Storico versioni
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