Trattato

Art. XV

In vigore dal 4 mag 1985
Articolo XV. 1. La persona estradata a termini del presente Trattato non potrà essere giudicata, punita e detenuta nel territorio dello Stato richiedente per un reato, commesso prima della sua consegna, diverso da quello per il quale è stata concessa l'estradizione, salvo che: a) lo Stato richiesto lo consenta; o b) la persona estradata, avendo avuto la possibilità di lasciare legittimamente il territorio dello Stato richiedente, non lo abbia fatto entro 45 giorni successivi al suo rilascio definitivo o, avendo lasciato detto territorio, vi abbia fatto ritorno volontariamente. 2. La persona estradata potrà essere processata o condannata per un reato diverso da quello per il quale è stata estradata qualora tale diverso reato si basi sugli stessi fatti esposti nella domanda di estradizione e nei documenti che la sostengono e configuri un reato che possa dar luogo all'estradizione a termini del presente Trattato. 3. Lo Stato richiedente comunica allo Stato richiesto i risultati del procedimento intrapreso contro la persona estradata. Una copia della sentenza definitiva è trasmessa a richiesta.
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