Trattato
Art. XVII
In vigore dal 4 mag 1985
Articolo XVII.
1. Il transito di una persona estradata da uno Stato terzo ad una delle Parti contraenti, attraverso il territorio dell'altra Parte contraente, è consentito a richiesta, nel rispetto delle leggi di quest'ultima Parte contraente; tale transito, tuttavia, potrà essere rifiutato con le stesse motivazioni in base alle quali l'estradizione della persona potrebbe essere negata a termini del presente Trattato.
2. La Parte contraente che richiede il transito deve fornire ogni documentazione richiesta dall'altra Parte contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-04-22;158#art-t-xvii