Trattato

Art. XIX

In vigore dal 4 mag 1985
Articolo XIX. Le spese sostenute sul territorio dello Stato richiesto, in relazione all'estradizione, sono a carico di quest'ultimo. I servizi competenti dello Stato richiesto assisteranno lo Stato richiedente nella procedura di estradizione. Le spese relative alla traduzione fuori dal territorio dello Stato richiesto, nonché quelle relative al transito, sono a carico dello Stato richiedente.
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