Accordo
Art. 29
Denuncie e controversie
In vigore dal 14 apr 1985
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(Denuncie e controversie)
Ogni denuncia contro un membro per inadempienza degli obblighi imposti dal presente Accordo e ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo vengono deferite al Consiglio per la decisione al riguardo. Le decisioni del Consiglio in materia sono definitive e vincolanti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-04-01;125#art-a-29