Accordo
Art. 30
Obblighi generali dei membri
In vigore dal 14 apr 1985
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(Obblighi generali dei membri)
1. Per tutta la durata del presente Accordo, i membri faranno di tutto e collaboreranno per favorire la realizzazione dei suoi obiettivi e per evitare ogni azione contraria al presente Accordo.
2. I membri si impegnano ad accettare di essere vincolati dalle decisioni che il Consiglio prende in virtù delle disposizioni del presente Accordo e si asterranno dall'applicare misure che avrebbero l'effetto di limitare o di contrastare dette decisioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-04-01;125#art-a-30