Accordo

Art. 30

Obblighi generali dei membri

In vigore dal 14 apr 1985
. (Obblighi generali dei membri) 1. Per tutta la durata del presente Accordo, i membri faranno di tutto e collaboreranno per favorire la realizzazione dei suoi obiettivi e per evitare ogni azione contraria al presente Accordo. 2. I membri si impegnano ad accettare di essere vincolati dalle decisioni che il Consiglio prende in virtù delle disposizioni del presente Accordo e si asterranno dall'applicare misure che avrebbero l'effetto di limitare o di contrastare dette decisioni.
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